IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). 1. - Nel procedimento n. 870/1995 r.g.n.r. e n. 111/1996 r.g. g.i.p. nei confronti del militare di leva Gurshchler Heiko per il reato di cui all'art. 120 c.p.m.p., commesso tra il 30 ed il 31 marzo 1995 in Silandro (Bolzano), in data 20 settembre 1996 il p.m. formulava richiesta di rinvio a giudizio. Nella fase di fissazione dell'udienza preliminare (art. 418 c.p.p.), il giudice rilevava che nel corso delle indagini preliminari, l'indagato non si era presentato all'interrogatorio. La difesa, peraltro, aveva depositato memoria concernente la documentata appartenenza di Gurschler Heiko al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano, chiedendo l'uso della lingua tedesca nel giudizio in corso, segnalando il contrasto tra le norme del codice penale militare che escludano tale facolta' ed il diritto di difesa costituzionalmente garantito. 2. - Ritiene il giudice che la questione sia rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata.